DOP e IGP

DOP e IGP rappresentano sistemi di qualità nati in ambito europeo proprio per riconoscere il valore di particolari produzioni agroalimentari.

Tramite le certificazioni DOP e IGP si è inteso proteggere i nomi dei prodotti e la loro tipicità dalle imitazioni e dagli abusi, sostenere il sistema produttivo e le economie locali e tutelare i consumatori, garantendo una qualità certificata e controllata.

Attualmente, la normativa comunitaria di riferimento è rappresentata dal Regolamento UE n. 1151/2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Entrambe le denominazioni tutelano i prodotti attraverso un approccio territoriale, inteso come ambiente geografico comprendente sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità, know-how). Entrambi questi aspetti consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva.

Il sistema delle produzioni DOP e IGP è in continua crescita e risponde all’attenzione sempre più crescente dei consumatori per la ricerca di qualità alimentare, tipicità e legame tra prodotto e un ben determinato territorio.

Un salume a cui viene riconosciuta la certificazione DOP o IGP viene sottoposto a controlli lungo tutta la filiera, una garanzia di qualità e sicurezza per i produttori, ma soprattutto per i consumatori.

Un primo controllo riguarda il rispetto del disciplinare di produzione e viene effettuato da organismi terzi ed indipendenti, autorizzati dal Mipaaf. Si verifica dunque che il metodo produttivo sia rispettato e che il prodotto abbia le caratteristiche previste dal disciplinare stesso. Solo al temine della fase produttiva, se tutti i requisiti sono stati soddisfatti, ad un prodotto viene riconosciuta la certificazione DOP o IGP. Un secondo livello di controlli avviene nella fase di commercializzazione e viene svolto sia dagli organi istituzionali competenti sia direttamente dai Consorzi di Tutela, attraverso l’attività di agenti vigilatori riconosciuti dal Mipaaf stesso: scopo della vigilanza è verificare che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti ma soprattutto prevenire o interrompere usi non consentiti delle denominazioni da parte di soggetti non autorizzati (evocazioni, usurpazioni, imitazioni, usi commerciali diretti o indiretti non consentiti,..) al fine di evitare danni, anche di immagine, alle produzioni DOP e IGP e impedire che il consumatore possa essere tratto in errore sulla vera origine e natura dei prodotti.

Denominazione di origine protetta DOP

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) è riconosciuta a quei prodotti le cui specificità e caratteristiche sono dovute sostanzialmente ad un particolare ambiente geografico.

Per ottenere questo riconoscimento, tutte le fasi della produzione, trasformazione ed elaborazione del prodotto devono avvenire nell’area geografica delimitata, seguendo un processo produttivo conforme ad un preciso disciplinare di produzione, nel rispetto della ricetta tradizionale.

Indicazione Geografica Protetta IGP

L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) riconosce il valore di una particolare specialità alimentare, prodotti in una determinata zona geografica alla quale può essere attribuita una specifica qualità, la reputazione o un’altra caratteristica.

Per ottenere il riconoscimento almeno una fase della produzione, trasformazione o elaborazione deve avvenire nell’area delimitata, seguendo un processo produttivo conforme ad un preciso disciplinare di produzione, nel rispetto della ricetta tradizionale.

Il disciplinare
di produzione

Il cardine di ogni produzione tutelata è il disciplinare di produzione, al quale tutti i produttori devono rigorosamente attenersi. Il disciplinare regolamenta tutte le fasi produttive e determina i requisiti e le caratteristiche che il prodotto deve avere per poter ottenere la Denominazione e rappresenta l’essenza stessa della certificazione perché definisce le qualità garantite al consumatore che acquista il prodotto.

L’applicazione e il rispetto del disciplinare è reso obbligatorio dalla Legge Italiana e dai regolamenti dell’Unione Europea.

DOP & IGP

L’iter di riconoscimento

Il riconoscimento di tutela europeo è ottenuto al termine di un lungo e attento iter di verifica di tutti i requisiti necessari. Un richiedente, tipicamente un’Associazione di produttori che in seguito potrà dare vita al Consorzio di Tutela, formalizza la richiesta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf).

La domanda deve essere corredata dal disciplinare di produzione e da documenti che dimostrino il legame indissolubile tra il prodotto ed il territorio dal quale proviene. A seguito dell’inoltro della domanda di riconoscimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, si apre una procedura istruttoria che ha lo scopo di verificare la rispondenza della domanda ai requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie.

Terminata positivamente questa fase istruttoria, il Ministero trasmette la domanda alla Commissione dell’Unione Europea che, una volta ritenuta idonea la richiesta, svolti i necessari procedimenti burocratici e superate le verifiche richieste, iscrive il prodotto nell’apposito Albo comunitario, rilasciando così il riconoscimento DOP o IGP. Una volta ottenuto tale riconoscimento, i prodotti possono così godere di specifiche misure di tutela, protezione e promozione secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari e nazionali.

L’iscrizione al registro UE delle denominazioni tutelate, che consente di fregiarsi del logo DOP o IGP, è uno strumento molto importante di identificazione del prodotto e di valorizzazione sul mercato oltre che di difesa dalle contraffazioni.