27 Marzo 2024

APPROVAZIONE ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE-NUOVA ZELANDA

Con la pubblicazione in GUUE del 28 febbraio 2024 della Decisione (UE) n. 2024/244 del Consiglio è stato approvato l’Accordo che istituisce una zona di libero scambio (ALS) tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda.

L’Accordo, siglato al termine dei negoziati avviati il 22 maggio 2018 ha come obiettivo principale il consentire “la liberalizzazione e l’agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra le parti“. A tali fini, è previsto che ciascuna Parte riduca, o sopprima, i propri dazi doganali, applicabili alle merci originarie dell’altra Parte, conformemente alle “Tabelle di soppressione dei dazi” presenti nell’Accordo.

L’Accordo introduce anche un valido sistema di protezione per le Indicazioni Geografiche (IG) delle parti coinvolte. Vietato l’uso per i prodotti generici di riferimenti al nome di una IG e non consentite espressioni come “tipo”, “stile”, “imitazione”, “genere” o simili. Inoltre, l’accordo garantisce la protezione dall’uso ingannevole di simboli, bandiere o immagini che suggeriscono una “falsa” origine geografica.

Saranno protette 163 denominazioni di cui 27 prodotti a base di carne. I salumi ad Indicazione Geografica italiani inclusi nell’accordo sono: Bresaola della Valtellina IGP; Finocchiona IGP; Mortadella Bologna IGP; Prosciutto di Parma DOP; Prosciutto di San Daniele DOP; Prosciutto Toscano DOP; Salamini italiani alla Cacciatora DOP.

Il Comitato per il Commercio ha il potere di aggiungere ulteriori Indicazioni Geografiche all’elenco stabilito nell’Accordo, con il limite di non superare 30 nuove DOP e IGP per ciascuna parte ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.

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