27 Novembre 2023

APPROVAZIONE PARLAMENTARE DEL DISEGNO DI LEGGE SUL CD. MEAT SOUNDING

Con la votazione assembleare della Camera dei deputati dello scorso 16 novembre si sono conclusi i lavori dei due rami del Parlamento relativi alla creazione di una disciplina nazionale sul fenomeno del cd. meat sounding.

Nell’ambito del più ampio disegno di legge n. 1324, il cui testo era stato approvato già dal Senato il 19 luglio 2023, all’articolo 3 viene affermato il «Divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali».

Con la votazione assembleare della Camera dei deputati dello scorso 16 novembre si sono conclusi i lavori dei due rami del Parlamento relativi alla creazione di una disciplina nazionale sul fenomeno del cd. meat sounding.

Nell’ambito del più ampio disegno di legge n. 1324, il cui testo era stato approvato già dal Senato il 19 luglio 2023, all’articolo 3 viene affermato il «Divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali».

Nel dettaglio, tale articolo 3, inserito nel corso dell’esame al Senato, introduce il divieto di utilizzo, per la produzione e la commercializzazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetalidella denominazione di “carne”, di riferimenti alle “specie animali”, di terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria, nonché́ di nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

Nella volontà del legislatore, la tutela del “patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all’informazione”.

La corretta informazione nei confronti del consumatore e una corretta competizione fra le imprese rappresentano i caposaldi per accordare una necessaria tutela alla storicità produttiva di un’intera filiera. In tutta evidenza si tratta della concretizzazione di principi e di valori che vanno a tutelare anche i prodotti di eccellenza della salumeria a Indicazione geografica italiana, che, con la loro storia, i metodi e le tradizioni hanno contribuito alla creazione e all’affermazione di prodotti espressione del patrimonio agroalimentare italiano nel mondo. Prodotti, quelli a indicazione geografica, che necessitano, come le stesse norme dell’Unione europea dimostrano, di una tutela ancor più rafforzata in ragione del legame fra la denominazione del prodotto e il riferimento alla zona geografica tipica di produzione e che può essere indubbiamente pregiudicata dall’agganciamento parassitario derivante dall’utilizzo improprio di denominazioni e terminologie specifiche della salumeria.

Nel rinviare alla normativa generale di cui alla legge 689/1981, l’articolo 5 del disegno di legge prevede, in particolare, che gli operatori del settore alimentare che violino le disposizioni di cui all’articolo 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, l’autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso.

Il disegno di legge, oggetto di notifica alla Commissione europea mediante la procedura Tris di cui alla direttiva UE 2015/1535, è stato promulgato in data odierna, 1 dicembre 2023, come da Nota del Quirinale. Nell’ambito di quest’ultima si dà notizia dell’impegno del Governo a conformarsi a eventuali osservazioni che dovessero essere formulate dalla Commissione nell’ambito della procedura di notifica.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e della successiva entrata in vigore, al fine di accordare determinatezza e capacità di orientamento a imprese e controllori, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è prevista l’adozione di un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il cittadino che consuma in errore rispetto alla composizione dell’alimento.

Al seguente link la scheda di sintesi dell’iter dei lavori preparatori: https://www.camera.it/leg19/126?pdl=1324

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