23 Gennaio 2024

LEGGE «MADE IN ITALY»: LE NOVITÀ PER IL SETTORE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

I peculiari interventi per la protezione delle II.GG.: istituzione di un fondo per la protezione all’estero, individuazione della competenza della procura distrettuale per le indagini sui reati di contraffazione e adozione dello strumento delle operazioni sotto copertura.

Con la legge 27 dicembre 2023, n. 206 – Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre scorso sono state emanate disposizioni «tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell’Unione europea».

Nell’ambito della vasta gamma di innovazioni introdotte dalla normativa in questione, rilevano alcune disposizioni volte – nelle intenzioni del legislatore – a tutelare le produzioni a indicazione geografica.

Il riferimento corre – in particolare – a quanto disposto dall’articolo 37, rubricato «Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo», in virtù del quale viene prevista una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il finanziamento delle seguenti attività finalizzate alla tutela giuridica delle II.GG.:

  1. attività di registrazione come indicazioni geografiche in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico del singolo Paese, oppure come marchi di diritto privato, qualora nel Paese interessato difetti una legislazione analoga a tutela delle II.GG.; in tal ottica possono essere oggetto di finanziamento sia le nuove registrazioni sia gli adempimenti per la rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate;
  2. attività connesse alle opposizioni avverso la registrazione in Paesi terzi di marchi o di altri titoli in contrasto con la protezione prevista da accordi internazionali dei quali l’Italia è membro o dei quali l’Unione europea è parte contraente, richiesta da soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;
  3. attività connesse alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domini internet o avverso assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio in favore di soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;
  4. iniziative per aumento riconoscibilità delle II.GG. italiane, compresi i nomi di dominio e le piattaforme nella rete internet;
  5. attività di comunicazione e promozione delle II.GG. che subiscono gli effetti negativi dei sistemi giuridici di Paesi terzi che limitano la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati;
  6. attività dirette verso Paesi terzi per migliorare e favorire la conoscenza delle II.GG. italiane presso gli importatori, i distributori e i consumatori finali del Paese terzo interessato.

Occorrerà verificare nel concreto:

  • la scelta del legislatore di finanziare, con risorse del Fondo, le camere di commercio italiane all’estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia;
  • le modalità di coinvolgimento dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – nell’ambito delle iniziative sopra riportate ai punti d), e) ed f).

I criteri e le modalità di finanziamento delle attività e delle iniziative saranno definiti da decreti del MASAF di concerto con MAECI e MEF previa intesa in conferenza Stato-Regioni.

Particolare rilevanza rivestono le novelle introdotte, con la legge in questione, alla normativa processual-penalistica generale, volte al rafforzamento degli strumenti di tutela delle II.GG., avverso le condotte contraffattive di cui all’articolo 517-quater del codice penale «Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari».

L’articolo 49 della legge 206/2023 (Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero – Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale) detta disposizioni in materia di competenza territoriale a procedere nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, prevedendo che, anche per il reato di contraffazione delle II.GG., la competenza sia attribuita all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Ulteriore innovazione si ricava dall’articolo 45 della legge di cui si tratta, nel cui ambito si dispone l’estensione della normativa in materia di operazioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all’articolo 517-quater del codice penale. In particolare, mediante la modifica dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006 n. 146, si prevede che anche per la suddetta fattispecie contraffattiva non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine anche al delitto sopra citato, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l’offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali.

L’integrale versione della legge 206/2023 è consultabile, nel portale della Gazzetta Ufficiale, al seguente indirizzo web: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/27/23G00221/sg.

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