25 Ottobre 2023

TUTELA DELLE IG NEI PRODOTTI COMPOSTI, ELABORATI O TRASFORMATI: EFFICACE COLLABORAZIONE FRA ISIT E I CARABINIERI PER LA TUTELA AGROALIMENTARE

L’utilizzo delle denominazioni dei prodotti a IG in riferimento a prodotti composti, elaborati o trasformati costituisce storicamente una tematica di indubbia problematicità, sia in ragione dei potenziali pregiudizi che possono derivare alle IG da un uso non corretto della denominazione sia a fronte di un assetto normativo, soprattutto a livello sovranazionale, generico e a limitata valenza precettiva.
Sul tema, l’ordinamento italiano rappresenta da tempo un sistema che ha compreso appieno l’importanza di un presidio effettivo del fenomeno, dal punto di vista strutturale mediante la previsione di un meccanismo autorizzatorio consortile o ministeriale e, sotto il profilo operativo per il tramite delle azioni di vigilanza e controllo delle autorità pubbliche preposte anche in coordinamento con gli agenti vigilatori.
In tal contesto, l’importante attività di vigilanza collettiva, svolta dall’agente vigilatore di ISIT a carattere continuativo e in modo capillare sull’intero territorio nazionale, ha consentito di rilevare un utilizzo non autorizzato della denominazione Speck Alto Adige IGP su un prodotto trasformato. Nel dettaglio, durante l’attività di vigilanza presso un punto vendita della GDO è stato accertato come un produttore di pasta fresca avesse utilizzato, per una referenza di “Canederli”, la denominazione Speck Alto Adige IGP senza aver chiesto preventivamente l’autorizzazione al Consorzio Tutela Speck Alto Adige – Südtiroler Speck Consortium incaricato con decreto 4 dicembre 2003, confermato da ultimo con il decreto 13 luglio 2022.

Come noto, la disciplina nazionale di riferimento è costituita dalla normativa sanzionatoria di cui al d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297 recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari», in cui è previsto, all’articolo 1 comma 1 che, salva l’applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta e il relativo segno distintivo o marchio:
c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una o più denominazioni protette, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila. Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla denominazione protetta:
1) quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso. In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta autorizzazione può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali – Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro;
2) o quando il riferimento alla denominazione protetta è riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato.
Il dettato è in linea con gli Orientamenti della Commissione europea (2010/C 341/03) sull’etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) nella parte in cui consente il riferimento alla denominazione protetta nella lista degli ingredienti del prodotto. In tali raccomandazioni, aventi portata precettiva limitata, la Commissione ritiene che:
“una denominazione registrata come DOP o IGP può essere legittimamente indicata nell’elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare.
2. […] una denominazione registrata come DOP o IGP possa essere menzionata all’interno, o in prossimità, della denominazione di vendita di un prodotto alimentare che incorpora prodotti che beneficiano della denominazione registrata, come pure nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità del prodotto alimentare di cui trattasi, se sono soddisfatte le condizioni di seguito indicate.
— In primo luogo, il suddetto prodotto alimentare non dovrebbe contenere nessun altro «ingrediente comparabile», e cioè nessun altro ingrediente che possa sostituire completamente o parzialmente l’ingrediente che beneficia di una DOP o IGP. […]
— Inoltre, l’ingrediente dovrebbe essere utilizzato in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare di cui trattasi. La Commissione non può tuttavia, tenuto conto dell’eterogeneità dei casi possibili, suggerire una percentuale minima uniformemente applicabile. […]
— Infine, la percentuale d’incorporazione di un ingrediente che beneficia di una DOP o di un’IGP dovrebbe essere idealmente indicata all’interno o in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare di cui trattasi, o quantomeno nell’elenco degli ingredienti, in riferimento diretto all’ingrediente considerato.”

Dinanzi a un quadro normativo privo di dettaglio, il meccanismo italiano autorizzatorio consente una definizione concreta dei principi di derivazione unionale mediante regole (e valutazioni) adottate dai Consorzi di tutela, in linea con le fondanti funzioni di tutela e governo delle denominazioni o, in assenza dei Consorzi, dall’autorità ministeriale. In argomento, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha disciplinato i «Criteri per l’utilizzo del riferimento ad una Denominazione d’Origine Protetta o ad una Indicazione Geografica Protetta nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato». In tal modo viene stabilito un quadro dettagliato dei criteri utilizzati dal Ministero per concedere l’autorizzazione, di particolare rilevanza interpretativa anche per l’esercizio dell’autoregolazione consortile e della conseguente potestà autorizzatoria, con evidenti benefici in termini di omogeneità delle disposizioni, definizione ex ante di procedure, presupposti e adempimenti con maggiore prevedibilità degli esiti e, di conseguenza, prevenendo l’insorgere di contenziosi anche nelle attività di vigilanza.
E proprio le attività di controllo effettuate presso un punto vendita dall’agente vigilatore ISIT in relazione alla conformità dell’utilizzo della denominazione hanno condotto all’opportunità di procedere a una verifica congiunta con i Carabinieri per la Tutela Agroalimentare presso lo stabilimento di produzione, accertando come venisse utilizzato prodotto generico nella composizione del prodotto “Canederli con Speck Sudtirol IGP”. Di conseguenza sono stati posti sotto sequestro penale 126 chilogrammi di canederli con etichetta non conforme, corrispondenti a 64 cartoni.
Grazie alla collaborazione con il Comando dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Parma, si è conclusa positivamente un’attività che ha permesso di rimuovere dal mercato un prodotto che utilizzava indebitamente una denominazione tutelata salvaguardando in tal modo anche il consumatore finale.

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